Nuova legge sull'omicidio stradale

Rimini, 14.03.2016   

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la nuova Legge sull'omicidio stradale è entrata in vigore (Legge 23 marzo 2016, n.41): vengono inasprite le pene per chi causa la morte di una persona a seguito di un incidente stradale.


I cambiamenti principali presentati dal provvedimento sono sostanzialmente due: l'inserimento di due nuovi reati nel codice penale, l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali, e l'estensione del reato non solo a chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, ma anche a chi compie manovre pericolose durante la circolazione.

 

Le pene vengono poi inasprite, arrivando ad un massimo di 18 anni di carcere in caso di omicidio multiplo.


Prima della modifica del codice penale, la pena massima era di 5 anni, solitamente ridotta a 2 anni ed estinta tramite sospensione condizionale della pena (Art.163 C.P.). Oggi invece chi commette un reato stradale rischia pene molto più lunghe.

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Vediamo nei dettagli cosa cambia con la nuova legge:

 

 

OMICIDIO STRADALE

Per chi causa per colpa la morte di una persona, a seguito di una violazione del codice della strada, la pena minima è la reclusione dai 2 ai 7 anni. Queste sono le pene a seconda della violazione (nuovo art. 589-bis C.P.):

1) Omicidio colposo per violazione del codice della strada: reclusione in carcere dai 2 ai 7 anni.

2) Omicidio stradale a seguito di una manovra pericolosa*. Reclusione dai 5 ai 10 anni. 

3) Ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro): dai 5 ai 10 anni di reclusione. In caso in cui sia trovato in stato di ebbrezza alcolica media un neopatentato o un autista di mezzi di trasporto passeggeri o merci (camionisti o autisti), la pena è inasprita dagli 8 ai 12 anni di carcere.

4) Ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico maggiore di 1,5 g/l): reclusione tra gli 8 e i 12 anni di carcere.


Attenuanti/aggravanti

Le pene possono essere aumentate se soggette a queste aggravanti:

  • GUIDA SENZA PATENTE/VEICOLO NON ASSICURATO: La pena è aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.

  • MORTE DI PIU' PERSONE: se il guidatore cagiona la morte di più di una persona si applica fino al triplo della pena, fino ad un massimo di 18 anni.

  • FUGA DEL CONDUCENTE: per chi causa un incidente e fugge senza prestare soccorso, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.

In caso in cui l'omicidio stradale non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del conducente, invece, il reato riceve un attenuante fino ad un massimo della metà della pena.

    

OMICIDIO STRADALE

REATO

PENA

REVOCA DELLA PATENTE

VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA

Reclusione da 2 a 7 anni

5 anni

MANOVRE PERICOLOSE

Reclusione da 5 a 10 anni

10 anni

EBBREZZA ALCOLICA MEDIA > 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l

Reclusione da 5 a 10 anni

15 anni

EBBREZZA ALCOLICA MEDIA per neopatentati e autisti

Reclusione da 8 a 12 anni

15 anni

EBBREZZA ALCOLICA GRAVE > 1,5 g/l

Reclusione da 8 a 12 anni

15 anni

  

 

LESIONI STRADALI

Chi chi procura una lesione in seguito di una violazione delle norme della circolazione stradale è punito con

le seguenti pene (nuovo art. 590-BIS C.P.):

1) lesioni personali a seguito di violazioni del codice della strada: da tre mesi ad un anno per lesioni gravi e da uno a tre anni per lesioni gravissime.

2) lesioni stradali a seguito di una manovra pericolosa*: da un anno e sei mesi a tre anni per lesioni gravi, da due a quattro anni per lesioni gravissime.

3) Lesioni stradali per guida in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l): da un anno e sei mesi a tre anni per lesioni gravi, da due a quattro anni per lesioni gravissime. In caso in cui sia trovato in stato di ebbrezza alcolica media un neopatentato o un autista di mezzi di trasporto passeggeri o merci (camionisti o autisti), la pena è inasprita da tre a cinque anni per lesioni gravi e da quattro a sette anni per lesioni gravissime.

4) Lesioni stradali per guida in stato di Ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico maggiore di 1,5 g/l): da tre a cinque anni per lesioni gravi e da quattro a sette anni per lesioni gravissime.

 

  

REATO

LESIONI GRAVI (RECLUSIONE):

LESIONI GRAVISSIME (RECLUSIONE):

REVOCA DELLA PATENTE

VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA

Da tre mesi ad 1 anno

Da 1 a 3 anni

5 anni

MANOVRE PERICOLOSE

Da 1 anno e sei mesi a 3 anni

Da 2 a 4 anni

5 anni

EBBREZZA ALCOLICA MEDIA > 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l

Da 1 anno e sei mesi a 3 anni

Da 2 a 4 anni

5 anni

EBBREZZA ALCOLICA MEDIA per neopatentati e autisti

Da 3 a 5 anni

Da 4 a 7 anni

5 anni

EBBREZZA ALCOLICA GRAVE > 1,5 g/l

Da 3 a 5 anni

Da 4 a 7 anni

5 anni

 


Attenuanti/Aggravanti

Anche in caso di lesioni, le pene possono essere aumentate se soggette a queste aggravanti:

  • GUIDA SENZA PATENTE/VEICOLO NON ASSICURATO: La pena è aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.

  • LESIONI A PIU' PERSONE: se il guidatore provoca lesioni a più di una persona si applica fino al triplo della pena, fino ad un massimo di 7 anni.

  • FUGA DEL CONDUCENTE: per chi causa un incidente e fugge senza prestare soccorso, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e non può, comunque, essere inferiore a 3 anni.

In caso in cui le lesioni stradali non siano esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del conducente, invece, il reato riceve un attenuante fino ad un massimo della metà della pena.

 

NOTA BENE: Sia in caso di omicidio stradale, che di lesioni, il legislatore ha specificato che le attenuanti non possono annullare o essere considerate equivalenti rispetto alle aggravanti. Questo significa che un eventuale sconto della pena può essere applicato solo dopo aver calcolato l'aumento della pena determinato dalle aggravanti.

    

REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA

La nuova norma inasprisce anche i periodi di revoca della patente a seguito di omicidio o lesioni stradali. In primo luogo sancisce che la revoca della patente va applicata anche in caso di patteggiamento o sospensione condizionale della pena (D.Lgs. 285/1992). In secondo luogo specifica gli anni che devono passare prima che il condannato possa conseguire nuovamente la patente:

1) in caso di omicidio colposo per infrazione del codice e di lesioni stradali, la patente è ritirata per 5 anni. La revoca viene prorogata a 10 anni se il condannato è già stato accusato precedentemente di guida in stato di ebbrezza e a 12 se accusato di omissione di soccorso.

 

2) in caso di omicidio stradale per manovra pericolosa, la patente viene revocata per 10 anni. La revoca viene prorogata a 20 anni se il condannato è già stato accusato precedentemente di guida in stato di ebbrezza e a 30 se accusato di omissione di soccorso.

 

3) in caso di omicidio stradale in stato d'ebbrezza (media o grave), la patente viene revocata per 15 anni. La revoca viene prorogata a 20 anni se il condannato è già stato accusato precedentemente di guida in stato di ebbrezza e a 30 se accusato di omissione di soccorso.

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* Si intendono manovre pericolose le seguenti infrazioni del codice della strada:

1) Eccesso di velocità (pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h nei centri urbani e di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita nelle strade extraurbane).
2) L'attraversamento di un'intersezione col semaforo rosso.

3) La circolazione contromano.

4) L'inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi.

5) Il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.